Ampliamenti per abitazione principale disabili

C’è un comma specifico nel Piano casa, che riguarda le abitazioni che sono abitazione PRINCIPALE di disabili. E’ il comma 8, dell’art. 30. Si parla di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente nelle zone urbanistiche A,B, C, D, E, F, e G.

Nella zona urbanistica A, nonché nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è altresì consentito l’incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti dai commi 2, 3 e 4, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 120 metri cubi.

Per cui è necessario:

  • che l’immobile si trovi nelle zone A,B, C, D, E, F, o G;
  • che l’immobile sia legittimamente realizzato: ovvero deve essere provvisto di regolare permesso di costruire e non deve essere in alcun modo abusivo;
  • che l’immobile abbia destinazione d’uso residenziale;
  • che una persona invalida abbia la residenza nell’immobile oggetto di intervento;
  • che il progetto sia volto a garantire la massima fruibilità degli spazi da parte della persona disabile;

L’ampliamento massimo consentito è di 120 metri cubi.

Possiamo notare che è l’unico caso in cui è possibile ampliare in ZONA F, visto che per ora l’unico ampliamento possibile in questa zona urbanistica è quello delle strutture turistico-ricettive, regolamentato a parte nell’art. 31.

Inoltre ricordiamo che l’intervento, come gli altri interventi disciplinati dallo stesso art. 30 del Piano casa, è soggetto alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nonché alla valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’art. 36 del Piano casa:

a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l’intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza è la tipologia edilizia prevista;

b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;

Infine ricordiamo che, (ai sensi dell’art. 30 comma 8) è necessario allegare alla SCIA:

  • certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febraio 1002 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;
  • progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.

 

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