In quali strutture posso intervenire?
Le strutture turistico-ricettive devono ricadere in zona A, B, C, G con queste limitazioni:
- Quelle in zona A devono essere edifici che NON conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto. Inoltre il comune di appartenenza deve aver approvato un Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale.
- Tutti gli edifici devono essere al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina tranne:
Quelli ricadenti in zona A o B
oppure nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 45 del 1989 ossia:
i Comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi PUC e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;
Percentuale massima di incremento volumetrico:
25% dei volumi leggitimamente esistenti.
La Giunta Regionale ha inoltre approvato una deliberazione contenente gli indirizzi applicativi per l’attuazione dell’articolo del Piano casa riguardante le strutture turistico ricettive. Li possiamo leggere qui.
Normativa di riferimento per approfondimenti:
Piano Casa: Legge Regionale numero 8 DEL 23 APRILE 2015, art. 31 – Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive
Delibera G.R. n. 36/12 del 14.7.2015
Legge Regionale del 22 Dicembre 1989 num. 45, testo coordinato con le modifiche della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11
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