13 Agosto 2018 / in Ristrutturazioni / nessun commento

Dichiarazione di conformità impianti DiCo 2018

e dichiarazione di rispondenza DIRI. Cosa sono e quando sono obbligatori.

Cos’è il Certificato di conformità?

Il certificato di conformità di un impianto elettrico, di riscaldamento, idraulico, di cottura o evacuazione fumi (canna fumaria) è un documento rilasciato da un’impresa abilitata, attraverso il quale si certifica che l’impianto è installato correttamente, è sicuro ed è realizzato nel rispetto delle normative e di tutte le prescrizioni di legge.

Cos’è la Dichiarazione di conformità?

La dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico, di riscaldamento, idraulico, di cottura o evacuazione fumi (canna fumaria) è un documento che sostituisce il certificato di conformità dell’impianto nel caso in cui questo sia irreperibile o inesistente. Può essere rilasciata per impianti realizzati prima del 23/03/2008, data di entrata in vigore del DM 38/2008. L’impianto per poter disporre di una DIRI deve essere prima adeguato alle prescrizioni di legge. La DIRI dovrà essere riferita alla regola dell’arte vigente all’epoca di esecuzione dell’impianto in esame, ma qualora non sia noto il periodo dell’installazione l’impianto verrà adeguato alle prescrizioni attuali. La redazione di una DIRI consiste in:

  • rilievo dell’impianto da parte di un tecnico
  • verifica dei componenti dell’impianto
  • prove sulla funzionalità dell’impianto
  • stesura della dichiarazione

Quando sono obbligatori la DiCo o la DIRI?

In tutti i casi di:

  • Realizzazione di nuovi impianti
  • Allaccio di nuove utenze
  • Dichiarazione di agibilità di un immobile
  • Apertura di nuova attività commerciale
  • Deposito di una pratica antincendio

NON è invece obbligatorio in caso di compravendita e rogito, ma vanno segnalate le conformità impiantistiche a disposizione del venditore.

Quando è necessaria la firma di un tecnico per la realizzazione di un nuovo impianto?

Vediamo quando, oltre alla dichiarazione di conformità firmata da un tecnico abilitato (idraulico, caldaista, elettricista etc.), occorre il progetto di un ingegnere iscritto negli albi professionali:

Elettrico: nel caso di unità residenziale superiore ai 400 metri quadri ( 200 metri quadri se si tratta di un locale commerciale come i negozi) oppure se la potenza del contatore supera i 6 kw.  Per le piscine, locali ad uso medico, centri benessere e Canne fumarie collettive ramificate.

Gas: nel caso di portata termica complessiva generata da tutti i terminali (i caloriferi, ad esempio) maggiore di 50 kw. Inoltre, per impianti gas medicali o ad uso ospedaliero.

Idrico: non è necessario allegare il progetto firmato da un ingegnere. Basta uno schema dell’idraulico.

Canna fumaria: se asservite ad impianti di potenza maggiore di 50kW oppure per impianti di qualsiasi potenza allacciati a canne collettive ramificate, il progetto della canna fumaria deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali.

RICORDATE:

Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta sempre a rilasciare al committente la dichiarazione. Oltre al modello, deve essere allegata la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, lo schema/progetto  e la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa. La stessa ditta, esecutrice dei lavori, dovrà, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, consegnare i documenti al comune presso lo Sportello Unico per l’edilizia ove ha sede l’impianto.

Alle violazioni degli obblighi in materia di dichiarazione di conformità si applicano le sanzioni amministrative da € 100,00 a € 1.000,00.

Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal Decreto 37/2008 si applicano le sanzioni amministrative da € 1.000,00 a € 10.000,00.

Normativa di riferimento

DM 37/2008

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