12 Agosto 2018 / in Pratiche edilizie - SUAP / nessun commento

La richiesta di abitabilità, o dichiarazione di agibilità.

La norma vigente non prevede più la possibilità di richiedere il rilascio del “certificato di agibilità“, che è sostituito da una dichiarazione (L.R. n. 24/2016, art. 38) che vale quale segnalazione certificata di Agibilità (D.P.R. n. 380/2001, art. 24).

L’art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità) è stato infatti abrogato dall’art. 3 del D.P.R. n. 222/2016. L’agibilità è quindi autocertificata attraverso l’apposito modulo e il procedimento è a zero giorni (ossia è efficace immediatamente).

L’agibilità va dichiarata con apposito modulo del SUAPE per:

  • Impianti produttivi di beni e servizi
  • Immobili realizzati da e per conto di imprese edili o immobiliari
  • Abitazioni.

Come si fa?

Occorre trasmettere il modello di dichiarazione dell’agibilità al SUAPE (Sportello Unico per le Attività produttive e per l’edilizia) con i relativi allegati.
La dichiarazione di agibilità deve essere presentata dal proprietario dell’immobile o da altro soggetto avente titolo (titolare del titolo edilizio dell’immobile (SCIA o permesso di costruire) o un successore) che dichiara di aver verificato i documenti necessari ai fini dell’autocertificazione dell’agibilità;

Occorre un tecnico?

SI

Il tecnico incaricato (direttore dei lavori o altro professionista designato dal committente) si assume la responsabilità, e pertanto sottoscrive a suo nome, i contenuti delle attestazioni tecniche che compongono l’agibilità:

  • conformità urbanistica dell’immobile
  • durata dei lavori
  • salubrità degli ambienti
  • idoneità statica delle strutture
  • conformità catastale
  • prevenzione incendi
  • barriere architettoniche
  • requisiti igienico sanitari
  • contenimento dei consumi energetici
  • requisiti acustici passivi degli edifici
  • impianti tecnologici e certificazione energetica
  • scarico acque reflue

Qual’è il termine di validità del titolo abilitativo?

L’agibilità è valida a tempo indeterminato, fino a quando non intervengano modifiche sull’immobile che impongano la presentazione di una nuova dichiarazione di agibilità, ossia:

  • opere di ricostruzione
  • ristrutturazione
  • sopraelevazione
  • modifica delle partizioni interne
  • modifica delle destinazioni d’uso
  • variazioni che possono influire sulle condizioni di staticità, salubrità, igiene e sicurezza dei locali, ivi comprese le opere impiantistiche.

Di quali documenti ho bisogno per la dichiarazione di agibilità?

Il tecnico da te incaricato, al momento della redazione della dichiarazione, avrà bisogno delle seguenti informazioni e dei seguenti documenti, egli si occuperà anche di produrre l’eventuale documentazione mancate:

  • I dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del titolare della segnalazione certificata di inizio attività o del permesso di costruire (del titolo edilizio), oppure i loro successori o aventi causa
  • estremi del titolo edilizio
  • dati catastali dei locali o dei terreni
  • estremi del titolo di disponibilità dei locali
  • estremi degli atti abilitativi intervenuti successivamente alla prima costruzione
  • dati di inizio e fine dei lavori
  • idoneità statica delle strutture
  • titoli abilitativi in materia di prevenzione incendi qualora l’immobile sia soggetto ai controlli di prevenzione incendi
  • barriere architettoniche e condizioni di accessibilità
  • requisiti igienico sanitari
  • certificazione energetica
  • requisiti acustici passivi degli edifici
  • dichiarazioni di conformità degli impianti
  • conformità dello scarico delle acque reflue
  • dichiarazione specifica per immobili oggetto di condono edilizio

Normativa di riferimento:

L.R. 24/2016
D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

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