FAQ

Cosa si intende per manutenzione ordinaria e straordinaria?

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;

La normativa di riferimento è il TESTO UNICO DELL’EDILIZIA (dpr 380/2001) e trovi le definizioni nell’art.3. Definizione degli interventi edilizi.

Puoi approfondire qui: Manutenzione ordinaria o straordinaria?

Cos’è un computo metrico?

Il computo metrico estimativo, noto anche con l’acronimo CME, è un documento analitico in cui, vengono definiti i costi di costruzione o di ristrutturazione di un immobile.

Si tratta, in sostanza, di una tabella in cui viene indicato il numero dei lavori, la descrizione degli interventi stanza per stanza, la dimensione di ogni ambiente (altezza, larghezza, lunghezza), l’entità delle opere da realizzare (muratura, finiture, abbattimenti, costruzioni ex novo) e il costo.

Il punto di forza del computo metrico, quindi, è la descrizione dettagliata di ogni lavoro, delle sue quantità e il suo relativo costo.

Puoi approdondire qui: Il computo metrico

Cos’è il certificato di conformità degli impianti?

Il certificato di conformità di un impianto elettrico, di riscaldamento, idraulico, di cottura o evacuazione fumi (canna fumaria) è un documento rilasciato da un’impresa abilitata, attraverso il quale si certifica che l’impianto è installato correttamente, è sicuro ed è realizzato nel rispetto delle normative e di tutte le prescrizioni di legge.

La normativa di riferimento è il DM 37/2008

Puoi approfondire qui: Certificato di conformità impianti

Cos’è un A.P.E.?

L’Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. sostituisce quello che prima del D.Lgs. 63/2013 veniva chiamato Attestato di Certificazione Energetica A.C.E.

E’ un documento che descrive le prestazioni energetiche di un edificio.

  • Il suo scopo è quello di dare un “punteggio” all’immobile in termini di isolamento termico e consumo del calore;
  • Può anche prescrivere delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni.
  • Ciò consente di valutare la convenienza dell’acquisto o dell’affitto e stabilire i costi che potrebbero derivare dai consumi del riscaldamento e, quindi, di elettricità e gas.

Puoi approfondire qui: Certificazione Energetica: cos’è e quando farla

Come faccio a chiedere l’abitabilità?

La richiesta del certificato di abitabilità non esiste più, ora si fa una segnalazione certificata di Agibilità (D.P.R. n. 380/2001, art. 24).

Per farla hai bisogno di un tecnico professionista che si assume la responsabilità e dichiara di aver verificato tutti i documenti necessari ai fini dell’autocertificazione dell’agibilità.

L’agibilità va dichiarata con apposito modulo del SUAPE per:

  • Impianti produttivi di beni e servizi
  • Immobili realizzati da e per conto di imprese edili o immobiliari
  • Abitazioni.

L’agibilità è valida a tempo indeterminato, fino a quando non intervengano modifiche sull’immobileche impongano la presentazione di una nuova dichiarazione di agibilità.

Puoi approfondire qui: Dichiarazione di AGIBILITA’

Quali detrazioni fiscali esistono al momento e per quali interventi?

Detrazioni 50%
  • Serramenti e infissi
  • Schermature solari
  • Caldaie a biomassa
  • Caldaie a condensazione classe A
Detrazioni 65%
  • Riqualificazione globale dell’edificio
  • Caldaie a condensazione classe A+ sistema termoregolazione evoluto
  • Generatori di aria calda a condensazione
  • Pompe di calore
  • Scaldacqua a PDC
  • Coibentazione involucro
  • Collettori solari
  • Generatori ibridi
  • Sistemi Building Automation
  • Microgeneratori
INOLTRE: SOLO per interventi su parti comuni dei condomìni
Detrazione 70%

Coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente

Detrazione 75%

Coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro

Detrazione 80%

Coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO

Detrazione 85%

Coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + ricusione 2 o più classi RISCHIO SISMICO

Cos’è il SUAPE?

Il SUAPE è lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia.

E’ uno sportello unico per gli imprenditori che vogliono avviare o sviluppare un’attività in Sardegna e per i cittadini che devono realizzare un intervento edilizio. E’ stato realizzato per uniformare, semplificare e concludere in minor tempo le pratiche, presso un solo ufficio.

Le funzioni dei SUAPE sono svolte dai Comuni o dalle Unioni di Comuni che istruiscono le pratiche e, quando occorre, rilasciano il provvedimento di autorizzazione.

Quando "scade" il Piano Casa?

E’ possibile presentare le domande fino al 30 giugno 2019

Normativa di riferimento: Piano casa (L.R. 8/2015)

Oppure dai un’occhiata ai nostri articoli: Archivio per categoria: Piano casa

Posso fare domanda per il piano casa se nella mia casa c’è un abuso edilizio?

NO! Senza nessuna eccezione.

Qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, è possibile presentare richiesta di condono o accertamento di conformità (anche paesaggistica). In caso di esito positivo sarà possibile procedere con il piano casa.

Per approfondimenti: Piano casa: CHI può richiederlo e CHI NO?

Posso ampliare il mio sottotetto?

Dipende: gli interventi con intervento volumetrico nei sottotetti sono consentiti solamente quando si verifica UNA delle seguenti condizioni:

  1. Abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
  2. Abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.

Inoltre l’immobile deve ricadere in zona urbanistica B o C.

Per approfondimenti: Recupero e riuso dei SOTTOTETTI col Piano Casa

E’ possibile frazionare i volumi ottenuti col Piano Casa?

Si, è possibile ma solo in questi casi:

Quando i volumi da frazionare sono stati ottenuti col VECCHIO PIANO CASA:

  • Deve ricadere nelle zone urbanistiche A, B, C
  • La più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 50 metri quadri

Quando i volumi da frazionare sono stati ottenuti col NUOVO PIANO CASA

  • Deve ricadere nelle zone urbanistiche A, B, C
  • La più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri

In tutti gli altri casi si potrà frazionare DOPO 10 ANNI.

Per approfondimenti: FRAZIONAMENTI derivati da incrementi col Piano Casa

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