18 Agosto 2018 / in Piano casa / nessun commento

Condizioni di ammissibilità degli interventi

previsti dalla L.R. 8 del 23/4/2015 e aggiornata dalla L.R. 11/2017 – Piano Casa

GLI INTERVENTI NON SONO AMMESSI IN QUESTI CASI:

  • negli edifici o nelle unità immobiliari prive di titolo abilitativo (ove prescritto)

qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, è possibile presentare richiesta di condono o accertamento di conformità (anche paesaggistica).

  • negli edifici completati successivamente all’entrata in vigore della presente legge (30/04/2015)
  • negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U
  • negli edifici di interesse* artistico, storico, archeologico o etno-antropologico, a meno che non vi sia la possibilità di realizzare corpi di fabbrica separati da quelli esistente (anche mediante utilizzo di volumetria residua)

*gli edifici in oggetto sono vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni.

  • negli edifici di interesse paesaggistico o identitario

individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico e negli edifici individuati dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 45 del 1989;

  • negli edifici e nelle unità immobiliari collocati in aree dichiarate* di pericolosità idraulica e di pericolosità da frana

ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale

  • negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A

ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto;

La presente disposizione non si applica agli interventi di cui agli articoli 32, commi 2 e 3, e 33

  • negli edifici, nelle unità immobiliari e in specifici ambiti territoriali di particolare qualità storica, architettonica o urbanistica per i quali il consiglio comunale, con propria deliberazione, abbia limitato o escluso l’applicazione delle disposizioni in oggetto
  • negli edifici e nelle unità immobiliari che hanno già usufruito degli incrementi volumetrici previsti dal vecchio piano casa* è consentito l’utilizzo delle premialità volumetriche fino al raggiungimento delle percentuali massime e soglie previste dalla legge in vigore

* dal capo I e dall’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, o nei volumi realizzati usufruendo delle disposizioni contenute nella citata legge

Normativa di riferimento, per approfondimenti: Legge Regionale 8 del 23 Aprile 2015 (testo coordinato con la L.R. 11/017), Titolo II – Capo I: Norme per il miglioramento del patrimonio esistente – Art. 34. Condizioni di ammissibilità degli interventi

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