Piano casa: novità introdotte dalla L.R. 1/2019
Modifiche all’articolo 26
Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali
1. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
- “4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, l’edificazione di fabbricati è consentita per fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di intervento fissata in tre ettari.”.
Anche i coltivatori diretti quindi, hanno la possibilità di edificare.
Modifiche all’articolo 29 bis
Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009
Possono essere frazionati gli interventi a destinazione non solo residenziale, ma anche commerciale o artigianale, e non più solo nelle zone A, B e C.
Modifiche all’articolo 32
Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilità, è consentito.
Modifiche all’articolo 33
Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
Le altezze libere di interpiano per il riuso degli spazi di grande altezza, ora sono 4,10 .
Modifiche all’articolo 36
Disposizioni comuni
I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico.
La superficie minima del lotto per poter ampliare gli immobili in agro non è più un ettaro, ma 2.500 mq.
E’ possibile frazionare anche gli interventi a destinazione non solo residenziale, ma anche commerciale o artigianale, e non più solo nelle zone A, B e C.
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