Piano casa: procedure e tempistiche

Vediamo quali sono le procedure da utilizzare per la presentazione del progetto col Piano casa e quali le tempistiche per poter procedere alla realizzazione dell’intervento:

Incremento volumetrico di strutture turistico-ricettive

Sono soggette a richiesta del permesso di costruire, il cui rilascio è condizionato alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni:

a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l’intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza è la tipologia edilizia prevista;

b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;

Interventi previsti dall’art. 30 del Piano casa, sottotetti e soppalchi

Sono soggetti a presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). L’avvio dei lavori è condizionato alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni:

a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l’intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza è la tipologia edilizia prevista;

b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;

Dopo 45 giorni dalla data di presentazione della SCIA si intende formato il silenzio assenso.

Abitazione principale dei disabili

In caso di ampliamento volumetrico volto a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili in zona A B C e edifici residenziali legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche (disciplinati dall’art. 30, comma 8 del Piano casa) si deve allegare:

  • certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febraio 1002 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;
  • progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
Altre disposizioni

In caso di richiesta di autorizzazione paesaggistica, questa assorbe la valutazione di coerenza.

La SCIA o il permesso di costruire possono essere presentate anche insieme alle istanze di accertamento di conformità e/o compatibilità paesaggistica. L’efficacia della SCIA è sempre subordinata all’esito positivo di queste ultime.

I requisiti per avere l’ulteriore 5% in caso di miglioramento dell’efficienza energetica (art. 30, comma 4 del Piano casa)  sono dichiarati nella SCIA/permesso di costruire e comunque attestate anche dal Direttore dei Lavori.

 

 

 

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