18 Agosto 2018 / in Piano casa / nessun commento

Quando e in che modo si può intervenire nei sottotetti degli edifici esistenti

Raggruppiamo gli interventi in due categorie: interventi senza incremento volumetrico e interventi con incremento volumetrico.

Recupero di sottotetti SENZA incremento volumetrico

  • E’ consentito nelle zone urbanistiche A, B e C, per il SOLO scopo abitativo;
  • Devono essere rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti;
  • Deve essere assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi;

per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi;

  • Sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani;

Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.

Recupero di sottotetti CON incremento volumetrico

Il recupero dei sottotetti con incremento volumetrico è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:

  1. Abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
  2. Abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.

  • E’ consentito nelle zone urbanistiche B e C;
  • Devono essere rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti;
  • Deve essere assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi;

per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi;

  •  Sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani;

I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda;

In caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.

Normativa di riferimento, per approfondimenti: Legge Regionale 8 del 23 Aprile 2015 (testo coordinato con la L.R. 11/017), Titolo II – Capo I: Norme per il miglioramento del patrimonio esistente – Art. 32. Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

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