20 Luglio 2018 / in Detrazioni fiscali / Ristrutturazioni / nessun commento

ECOBONUS: quali sono gli interventi ammessi all’agevolazione e quali i requisiti da rispettare

Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344)

Interventi che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010). La detrazione spettante per i lavori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi. Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale.

Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) – (comma 345):

interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificata dal DM 26 gennaio 2010).

Casi particolari:

La detrazione si applica alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che sia certificato che il portone da sostituire presenta le caratteristiche proprie di una finestra o di una porta-finestra e consenta il conseguimento degli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache (Risoluzione 475/E del 9/12/2008 Agenzia delle Entrate).

Non è agevolabile invece la sostituzione della porta del box auto adiacente all’abitazione; condizione indispensabile per accedere al bonus è che il locale sia riscaldato (Faq 33 Enea).

I lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano Casa e rientranti nella disciplina delle ristrutturazioni possono usufruire della detrazione (Risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011 Agenzia delle Entrate).

Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.

Per gli edifici siti nelle zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza U delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all’art. 4, comma 4, lett c), del DPR 2 aprile 2009, n. 59.

Per il calcolo dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l’involucro edilizio, le metodologie di calcolo da utilizzare sono quelle indicate all’art. 3 del DPR 2 aprile 2009, n. 59.

Ai medesimi fini, l’utilizzo dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione  energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio di cui all’allegato G al DM 7 aprile 2008 è equivalente all’analogo schema di procedura semplificata riportato nel DM 26 giugno 2015.

Sono inoltre ammesse alla detrazione le spese per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari che rispettano i requisiti dell’Allegato M al Dlgs 311/2006. Le spese detraibili sono quelle per fornitura e posa in opera di schermi o tende in protezione di una superficie vetrata, che siano dinamici o/e movibili e in grado di regolare i flussi luminosi e termici. Non sono detraibili quelle schermature aggettanti quando poste con orientamento Nord e le soluzioni fisse o semi-fisse che non garantirebbero la modulazione variabile dei raggi solari a seconda delle diverse stagioni dell’anno.

Casi particolari: Nel caso di una sostituzione di infissi presso un’abitazione data in locazione, la detrazione fiscale spetta sia al proprietario che all’inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta per l’intervento (Circolare 38/E del 23/06/2010 Agenzia delle Entrate).

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346)

Sono detraibili le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Ai fini dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono Casi particolari Nel caso di una sostituzione di infissi presso un’abitazione data in locazione, la detrazione fiscale spetta sia al proprietario che all’inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta per l’intervento (Circolare 38/E del 23/06/2010 Agenzia delle Entrate).  8 inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347)

Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

È agevolabile anche la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicazione della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati; è esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo.

Le spese detraibili sono quelle per: smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle pere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; eventuali interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento dell’acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di emissione.

La detrazione per lavori realizzati nell’ambito di una ristrutturazione con ampliamento è consentita, ma soltanto sugli interventi eseguiti sulla parte di edificio esistente. La detrazione non spetta invece in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione” (Circolare 39/E del 1° luglio 2010 Agenzia Entrate).
I sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica, convertibile anche in energia elettrica, usufruiscono della detrazione, perché assimilabili ai pannelli solari. Le modalità con cui calcolare la detrazione variano però in base alle caratteristiche degli impianti (Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate).

Attenzione:

Per accedere alla detrazione è indispensabile che l’edificio sia già dotato di impianto di riscaldamento (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate). La detrazione è prevista anche se la pompa  di calore ad alta efficienza non sostituisce ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale. L’intervento deve però comportare riduzioni dei consumi conformi al DM 11 marzo 2008 e il risparmio energetico deve riferirsi all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari (Risoluzione 458/E del 1 dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate). Sono ammessi alla detrazione gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di camini e/o stufe, a condizione che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW. (Risoluzione 215/E del 12 agosto 2009 dell’Agenzia delle Entrate).

Sono ammesse alla detrazione le spese per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili. Le spese detraibili sono quelle per interventi di sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o nuova installazione, sugli edifici esistenti; smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.

Installazione di sistemi domotici

Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di sistemi domotici, cioè dispositivi multimediali per il controllo da remoto egli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative. I dispositivi devono: mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

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